Home




Sono state stimate in 6 milioni 743 mila le donne, da 16 a 70 anni , vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita. Nella quasi totalità dei casi le violenze non sono denunciate: il sommerso supera il 90% (Dati Istat )

In base alle stime dell'OMS sono 150 milioni le ragazze e 73 milioni i ragazzi minori di 18 anni che sono stati costretti ad avere rapporti sessuali o hanno subito altre forme di violenza sessuale. (rapporto ONU)

Pedofilia : Disciplina Giuridica 

ETTA SOS è un' associazione non profit che ti dà la possibilità di chiedere aiuto attraverso il nostro servizio on-line  in ambito psicosociale, terapeutico e giuridico.

Ogni caso verrà trattato con la massima riservatezza. Si può scrivere anche in anonimato.

ETTA SOS ti aiuta ad affrontare le tue paure e le tue insicurezze.
ETTA SOS ti aiuta a trovare il coraggio e la forza di cambiare.
ETTA SOS ti aiuta ad andare avanti.

Devi saper che LA VIOLENZA :

NON è un fenomeno limitato

NON riguarda solo alcune fasce sociali svantaggiate ed emarginate

NON è una questione culturale

NON è mai accettabile

NON è mai giustificabile

NON è una naturale componente dell'aggressività maschile

NON colpisce solo donne "fragili"

NON deve essere nascosta tra le" pareti domestiche"

NON è compiuta, nella maggior parte dei casi, da estranei

NON è determinata dall' atteggiamento, dal comportamento né tantomeno dall'abbigliamento


"Mi rivolgo a te, che stai viendo un momento difficile in completa solitudine.

A te, che hai capito di meritare il rispetto degli altri e soprattutto il tuo.

A te, che non hai più voglia di urlare e che vuoi soltanto "parlare".

A te, che ti sorprendi a piangere perché chi dice di amarti non lo fa nel modo giusto.

A te, che soffri e lo fai in silenzio.

A te, che hai compreso che mentire a se stessi è la prima bugia.

A te, che hai capito che la solitudine è una pessima compagnia.

A te, che sai di valere.

A te, che ancora devi capirlo.

A te, che ancora fatichi a trovare le parole."

Tove K.Hörnelius
Presidente e fondatrice ETTA SOS

RELAZIONE STALKING

Il presente disegno di legge è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specialmente sulle donne, sotto forma del cosiddetto "stalking" (letteralmente: fare la posta), ossia delle molestie insistenti, fenomeno in costante aumento e in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace.
Gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono ad ogni sanzione e che, con il presente disegno di legge, potranno essere finalmente perseguiti.
Secondo l'Osservatorio nazionale sullo stalking, le persecuzioni - che hanno per vittime soprattutto donne - in un caso su due sono ad opera di ex mariti, ex conviventi o ex fidanzati, ma possono essere compiute anche da conoscenti, colleghi o estranei: almeno il 20 per cento degli italiani, soprattutto donne, ne sono stati o ne sono tuttora vittime, negli anni dal 2002 al 2007.
Da una recente ricerca risulta che, su trecento delitti commessi tra partner o ex partner, l'88 per cento ha come vittime le donne e nel 39 per cento dei casi si tratta di crimini preannunziati, in quanto si verificano dopo un periodo più o meno lungo di molestie e di persecuzioni.
In altri casi, quando lo stalking è episodico e non si ripete, può essere sufficiente una misura monitoria, indicata nel presente disegno di legge nell'ammonimento orale da parte del questore.
La crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi a intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche anti-stalking, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common law, sono state introdotte negli Stati Uniti d'America, in Australia, in Canada, in Nuova Zelanda e, in Europa, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda e in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking, si richiede una "serie di comportamenti ripetuti", anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito, la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte.
In linea generale, lo stalking è individuato dalla scienza sociologica nel comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti e pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato (minacce, ingiurie, danneggiamenti e aggressioni fisiche).
Si tratta, quindi, di comportamenti persecutori, diretti o indiretti, ripetuti nel tempo.
Nel modello di legislazione adottato fuori dell'Europa la definizione della condotta è estremamente ampia ed è solitamente accompagnata da una descrizione delle reazioni di ansia o di paura delle vittime, mentre nel modello europeo sembra prevalere una definizione più dettagliata dei comportamenti tenuti dal molestatore.
Già nella precedente legislatura numerosi progetti di legge hanno affrontato il problema della prevenzione e della repressione dei delitti contro la persona (atti Camera nn. 1249-ter, 1639, 1819, 1901, 2033, 2066-ter, 2101-ter e 2781, tra i quali l'atto Camera n. 2169-ter, d'iniziativa governativa, recante: "Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere").
Come è noto, alla luce del dibattito svoltosi alla Camera dei deputati presso la Commissione Giustizia, l'Assemblea aveva deliberato lo stralcio di alcuni articoli dal testo originario dell'atto Camera n. 2169, d'iniziativa del Governo.
Il presente disegno di legge ha tratto spunto dal precedente disegno di legge governativo atto Camera n. 2169, concentrando l'attenzione sul tema dello stalking.
Il presente disegno di legge si compone di sei articoli.
L'articolo 1, comma 1 (Modifiche al codice penale), introduce, alla lettera a), il nuovo articolo 612-bis del codice penale, che disciplina il reato di "atti persecutori", consistente nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o di paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva, o da costringerla ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
I limiti della pena edittale sono stati adeguati alla gravità del reato (reclusione da sei mesi a quattro anni). La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata alla vittima da relazione affettiva. La pena è altresì aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e terzo comma del medesimo articolo 612-bis, ovvero se il reato è connesso con altri reati per i quali si deve procedere d'ufficio.
È prevista [(lettera b)], inoltre, la pena dell'ergastolo in caso di omicidio preceduto da atti persecutori.
Con l'articolo 2 (Ammonimento) viene riconosciuta alla vittima di atti persecutori, nelle more della presentazione della querela, la possibilità di richiedere al questore l'ammonimento nei confronti dell'autore di tali atti.
Il comma 2 stabilisce che il questore, se ritiene fondata l'istanza della vittima, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi, emette un provvedimento di ammonimento orale nei confronti del persecutore, con cui lo invita a comportarsi nel rispetto della legge, e ne redige processo verbale.
Viene, pertanto, maggiormente tutelata la vittima di atti persecutori nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti.
È poi previsto che nei confronti del soggetto ammonito che commetta un nuovo reato di atti persecutori si proceda d'ufficio.
All'articolo 3 (Modifiche al codice di procedura penale) viene in primo luogo aggiunta la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o di comunicazioni telefoniche.
Inoltre, nella linea già impostata con il citato atto Camera n. 2169 nel testo della Commissione Giustizia della Camera, si introduce una nuova misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero dai suoi prossimi congiunti o conviventi, che integra e completa il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall'articolo 282-bis del codice di procedura penale.
Si stabilisce che il giudice possa vietare all'imputato di comunicare con qualsiasi mezzo, non solo con la vittima ma anche con le persone a questa affettivamente vicine.
Qualora la frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima sia necessaria anche per lo l'imputato (ad esempio, abitazioni vicine o posti di lavoro), si prevede che il giudice possa stabilire nel provvedimento le modalità e le limitazioni della frequentazione.
I provvedimenti restrittivi (articolo 282-quater del codice di procedura penale) dovranno essere comunicati all'autorità di pubblica sicurezza, alla vittima e ai servizi socio-assistenziali del territorio. In ordine a quest'ultima comunicazione si è ritenuto opportuno recepire il parere espresso dalla XII Commissione (Affari sociali) della Camera nel corso del dibattito parlamentare della precedente legislatura.
Con la previsione contenuta nella norma in esame sarà possibile impedire che l'aggressore prosegua nell'opera di molestia o di minaccia della vittima e dei suoi familiari, con effetto preventivo di sicura efficacia.
Si prevede poi una modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale, che individua i casi in cui è possibile svolgere l'incidente probatorio.
La nuova formulazione aggiunge, infatti, la fattispecie degli atti persecutori tra i reati per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che, qualora tra le persone interessate all'assunzione della prova ci siano minorenni, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tale fine l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, disponendo che l'udienza si svolga presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.
La ratio di tale misura risiede nell'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.
Inoltre, al fine di limitare i traumi derivanti dalle reiterate persecuzioni, viene estesa anche al maggiorenne infermo di mente la possibilità di usufruire, durante il giudizio, dell'utilizzo dello specchio unidirezionale e dell'impianto citofonico.
L'articolo 4 modifica l'articolo 342-bis del codice civile, prolungando a dodici mesi l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore della legge.

DATI STALKING

Un dato, per capire la rilevanza e la gravità della questione, fornito dall'Osservatorio Nazionale Stalking:
- tra il 2002 e il 2007 almeno il 20% degli italiani (soprattutto donne) sono stati vittime di persecuzioni;
- nel 50% dei casi l'autore è un ex partner;
- il 52% delle donne italiane tra i 14 e i 59 anni hanno subito nell'arco della loro vita almeno una molestia sessuale;
- il 39% dei crimini commessi da partner o ex partner è stato preceduto da un periodo più o meno lungo di atti persecutori, quasi sempre impuniti.

Il 29 gennaio 2009 la Camera dei Deputati ha approvato il Disegno di Legge N. 1440 A - Misure contro gli atti persecutori. Il provvedimento è passato ora all'esame del Senato.
Si tratta di una riforma da tempo attesa e sostenuta da tutti gli schieramenti. Si vedano le considerazioni integrative della dichiarazione di voto dell'On. Barbara Pollastrini: "Signor Presidente, quella che stiamo per votare è una legge attesa, che colma un vuoto normativo grave.
È un atto dovuto, persino riparatore di una inaccettabile indifferenza per i drammi di migliaia di donne o bambine. O meglio delle persone. Perché certo può esserci qualche caso di uomo perseguitato. Ma alla radice delle molestie insistenti ... c'è un accanimento proprietario - maschilista nel senso più profondo - nei confronti della donna, della sua affettività, del suo corpo. Riconosciamo finalmente, con questa legge in quell'attitudine ossessiva che produce sofferenza enorme a molte donne, un reato penale punibile e perseguibile. Le molestie sono un inferno per la vittima, fatto di gironi".
Una riforma condivisa, ma allo stesso tempo oggetto di aspre discussioni. Sono state infatti necessarie ben dodici sedute della Commissione, da giugno a dicembre, per unificare le tredici proposte presentate, assumendo come testo base quello del governo, e discutendo poi decine di emendamenti. Attualmente il fenomeno dello stalking è ricondotto al reato di molestia o disturbo alla persona, punito con una mera contravvenzione, e solo nei casi più gravi può essere inquadrato nel fattispecie della violenza privata, per la quale si prevede la reclusione fino a quattro anni.
L'introduzione del reato di stalking tenta di offrire una risposta giuridica forte ed efficace nei confronti di molestie "qualificate" che, per la continuità ed il particolare accanimento con il quale vengono perpetrate, si concretano in una vera e propria forma di violenza psicologica, particolarmente idonea a comprimere la libertà di autodeterminazione del soggetto che le subisce. Come si afferma nella Relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge, poi approvato dal Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008, il progetto "è stato predisposto per fornire una risposta concreta nella lotta contro la violenza, perpetrata specie sulle donne, sotto forma del c.d. stalking (letteralmente: fare la posta), ovvero molestie insistenti, fenomeno in costante aumento ed in relazione al quale l'ordinamento non è in grado di assicurare un presidio cautelare e sanzionatorio efficace".
Le condotte nelle quali si manifesta tipicamente lo stalking, pur rientrando generalmente in fattispecie di reato già previste dal nostro ordinamento (molestie, ingiurie, percosse, disturbo alle persone), se singolarmente perseguite, non consentono una efficace tutela nei confronti di chi le subisce, non risultando applicabili, a causa dei limiti edittali molto bassi, le misure cautelari.
Questo il pensiero espresso nell'intervento finale dal relatore On. Giulia Buongiorno: "La violenza nei confronti delle donne e gli omicidi con movente sessuale o passionale sono spesso "annunciati" da una serie di atti insistenti e ripetuti (telefonate notturne, appostamenti, pedinamenti) che attualmente non trovano nel nostro ordinamento idonei strumenti di contrasto. Del tutto inadeguata ad arginare tale fenomeno è la configurazione del reato di molestie. Da qui, la necessità di creare una nuova fattispecie che dilati, e al contempo anticipi, la tutela della vittima. Ecco, dunque, che il disegno di legge ... è diretto a colmare un vuoto normativo e di tutela non più sostenibile".
L'ordinamento non è quindi stato, ad oggi, in grado di reagire a tale fenomeno, da un punto di vista penale: risulta evidente che la eventuale scelta della persona offesa di ricorrere al quanto mai "fragile" (in un'ottica inibitoria) strumento della denuncia penale, in assenza di adeguate misure di protezione della stessa, incrementa in maniera rilevante la possibilità di reazione ed accanimento da parte dello stalker.
Come risulta dalla Relazione illustrativa, "la crescente rilevanza del fenomeno ha indotto i legislatori di molti Paesi ad intervenire definendo una nuova, apposita fattispecie di reato. Legislazioni specifiche anti-stalking, appartenenti inizialmente alla dottrina di Paesi di common-law, sono state introdotte in USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e, in Europa, nel Regno Unito, in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Irlanda ed in Germania. Nella maggior parte degli ordinamenti stranieri, ai fini della configurazione del reato di stalking si richiede una "serie di comportamenti ripetuti" anche se non viene indicato un numero minimo di condotte, fatta eccezione per il Regno Unito la cui legislazione ritiene sufficiente la reiterazione del comportamento per due volte".

Il disegno di legge 1440 A, recante "Misure contro gli atti persecutori", si compone di sette articoli.
L'art. 1 introduce il nuovo reato di "atti persecutori", consistente nel porre in essere minacce reiterate o molestie con atti tali da creare nella vittima un perdurante stato di ansia o paura o un fondato timore per l'incolumità propria o di persona legata da relazione affettiva o da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena prevista per il delitto di atti persecutori è la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Nel delineare la nuova fattispecie penale, che riprende sostanzialmente con qualche modifica il testo proposto dal Governo precedente nel disegno di legge Bindi - Mastella - Pollastrini, si ripropone quindi la struttura del reato di violenza privata,con il quale lo stalking condivide la tutela del medesimo bene giuridico, id est la libertà morale della persona.
La differenza sussistente tra gli atti persecutori e la violenza privata consiste nel fatto che le condotte devono essere "reiterate" e possono concretarsi tanto in atti minacciosi quanto in atti molesti, ma senza doversi necessariamente tradurre in atti violenti (fisicamente), come invece previsto nel caso di violenza privata. Rilevante è l'inclusione degli atti molesti nella fattispecie di atti persecutori, poiché idonea a ricomprendere la maggior parte delle condotte di stalking (pedinamenti, telefonate nel cuore della notte, sms), fino ad oggi difficilmente provabili e perseguibili.
La corrispondenza tra i due reati si rispecchia anche nel massimo edittale, fissato per entrambe
le fattispecie in anni quattro; sono stati inoltre previsti aumenti di pena in relazione a caratteristiche riguardanti rispettivamente il soggetto dello stalker e della vittima. A causa del maggior disvalore insito negli atti persecutori, per questa fattispecie il minimo edittale è stato fissato in mesi sei.
A fianco della nuova fattispecie penale ex art. 612 bis sarebbe forse opportuno prevedere, per rendere effettiva la possibilità di proteggere in concreto le vittime dagli atti persecutori, la predisposizione di una banca dati che raccolga e metta in comune tra tutti i Commissariati gli avvisi orali, gli ordini di protezione, le denunce e gli esposti presentati dalle vittime di atti persecutori.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Appariva irrazionale, e infatti espunta, la scelta del legislatore nella parte in cui si collegava la procedibilità d'ufficio alle modalità con cui vengono posti in essere gli atti persecutori o alla qualità dello stalker: coniuge legalmente separato o divorziato o comunque con cui la parte offesa aveva intrattenuto relazione affettiva.
La legittima volontà di reprime la condotta del molestatore, cercando di vincere la paura e l'omertà di cui è preda la vittima, non può e non deve comunque rischiare di pregiudicare l'incolumità fisica di quest'ultima. Ed essendo molto spesso proprio la denuncia ad innescare l'escalation di violenza da parte dello stalker (se contestualmente alla denuncia non vengono applicate misure cautelari adeguate), è quindi preferibile lasciare all'iniziativa della parte la scelta sul come e sul quando attivare l'azione penale (ovviamente ove la persona offesa sia maggiorenne e sana di mente, dunque capace di autodeterminarsi).
L'art. 2 del ddl prevede che, fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'art. 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
Attraverso questo nuovo istituto è possibile ottenere immediatamente ( e senza dover ricorrere all'intervento di un avvocato, non sempre economicamente possibile) un intervento che può risultare utile nel far cessare gli atti persecutori, specie nei casi meno gravi in cui non è in pericolo l'incolumità fisica della vittima e lo stalker possa temere conseguenze giuridiche ulteriori, e più gravi (per le quali il gioco non varrebbe la candela).
Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni (con il chiaro fine di "depotenziare" l'eventuale reazione ritorsiva dello stalker). Si prevede inoltre che la pena sia aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito e, in tal caso, la procedibilità è d'ufficio.
L'art. 3 introduce una serie di modifiche al codice di procedura penale, dirette a garantire una maggiore tutela della vittima. Si prevede infatti l'introduzione dell'art. 283 ter, il quale prevede "una nuova misura coercitiva consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ... che integra e completa il quadro cautelare già delineato, per i reati consumati in ambito familiare, dall'articolo 282 bis" (così la Relazione illustrativa al ddl). In verità, anziché prevedere una inutile duplicazione della fattispecie dell'ordine di allontanamento, sarebbe auspicabile una semplice emendazione dell'art. 282 bis relativamente all'unica novità, ossia la possibilità per il giudice di disporre anche il divieto di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la vittima ed i suoi prossimi congiunti (novità, quest'ultima, che testimonia la capacità del legislatore di comprendere la elevata capacità turbativa anche della semplice molestia telematica).
Qualora la frequentazione dei luoghi frequentati dalla vittima sia necessaria anche per lo stalker .(ad es. abitazioni vicine o posti di lavoro) si prevede che il giudice possa stabilire nel provvedimento le modalità e le limitazioni della frequentazione.
La nuova formulazione aggiunge, inoltre, lo stalking tra i reati per cui è possibile richiedere l'incidente probatorio. In particolare, si stabilisce che qualora tra le persone interessate all'assunzione della prova ci siano minorenni il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio quando le esigenze delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi in un luogo diverso dal tribunale avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza di queste, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova.
Tutto ciò si giustifica con l'esigenza di limitare il più possibile la reiterazione del confronto in sede giudiziaria con la ricostruzione di esperienze drammatiche e dolorose.
L'art. 4 modifica l'art. 342-ter, terzo comma del codice civile ampliando la durata, in 12 mesi, del decreto del giudice con cui si ordina la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.
L'art. 5 costituisce una importante novità rispetto alla versione iniziale del disegno di legge, approvata dal Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 2008. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai Centri antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza della vittima. Le forze dell'ordine, i presìdi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i Centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta. La precedente versione dell'articolo, poi emendata, faceva riferimento alla necessità che le forze dell'ordine accompagnassero le vittime presso i Centri antiviolenza, ma, considerando la loro ancora scarsissima diffusione territoriale, ciò sarebbe stato eccessivamente gravoso. È dunque auspicabile un puntuale investimento di risorse sui centri antiviolenza, anche facendo ricorso ai 20 milioni di euro ripristinati (erano stati utilizzati per la manovra del taglio dell'ICI) per il Fondo antiviolenza.
Infine l'art. 6 reca la clausola di invarianza finanziaria mentre l'art. 7 disciplina l'entrata in vigore della legge.
Volendo concludere, è quindi, a parere di chi scrive, nel complesso apprezzabile l'introduzione del reato di atti persecutori, che promuove il nostro al pari degli altri ordinamenti europei.

Gli strumenti repressivi, però, da soli non sono sufficienti, dovendo comunque essere integrati in una prospettiva più ampia, in grado di cogliere le radici culturali e sociali del fenomeno che sono anche la causa della sua frequente relativizzazione se non addirittura giustificazione. E tutto ciò accompagnato da un attento studio della psiche dello stalker, al fine di garantirne anche un corretto inquadramento penale. Afferma correttamente l'On. Giulia Bongiorno che la previsione della sospensione condizionale della pena per chi accetti di sottoporsi a programmi di riabilitazione e la sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate "potrebbero erroneamente apparire come una sorta di rinuncia alla punizione da parte dello Stato, quando in realtà si tratta di un modo per cercare di recuperare effettivamente lo stalker, che sempre più spesso è un soggetto che presenta disagi di natura psicologica ai quali il carcere difficilmente è in grado di porre rimedio". Questa prima, parziale analisi, non è in grado di affrontare tutte le problematiche che la nuova fattispecie penale va a coinvolgere; solo conclusosi l'iter parlamentare, sarà possibile una più matura e profonda valutazione.

VIOLENZA CONTRO LE DONNE

1. QUADRO INTERNAZIONALE
Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia nel 1985.
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata nel 1993.
Protocollo opzionale alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 6 ottobre 1999, aperto alla firma il 10 dicembre 1999, infine entrato in vigore e ratificato dall'Italia il 22 dicembre 2000.

2. QUADRO EUROPEO
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo:
ART.3 recita "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

Consiglio d'Europa
La Raccomandazione Rec (2002)5 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sulla protezione delle donne dalla violenza adottata il 30 aprile 2002 è stato il primo strumento internazionale per proporre una strategia globale per prevenire la violenza e proteggere le vittime e tuttora costituisce una delle misure legislative fondamentali a livello europeo in questo ambito. per combattere la violenza contro le donne.
I Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa hanno riconosciuto l'importanza della lotta alla violenza contro le donne in occasione del Terzo Summit dei Capi di Stato e di Governo, tenutosi il 16 e 17 maggio 2005 a Varsavia hanno quindi deciso di lanciare una Campagna per combattere la violenza contro le donne, inclusa la violenza domestica, il cui progetto tecnico è stato approvato dal Comitato dei Ministri il 21 giugno 2006 e la Conferenza di avvio che ha avuto luogo il 27 novembre 2006 a Madrid.
Sempre nel 2006 è stata inoltre istituita la Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la Violenza contro le Donne, inclusa la Violenza Domestica, che ha il compito di valutare i progressi conseguiti a livello nazionale durante l'implementazione della suddetta Campagna.

Risoluzioni e Raccomandazioni per combattere la violenza contro le donne adottate dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa:
Raccomandazione 1450 (2000) sulla violenza contro le donne in Europa; Risoluzione 1212 (2000) sullo stupro durante i conflitti armati; Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni genitali femminili; Raccomandazione 1523 (2001) sulla schiavitù domestica; Raccomandazione 1555 (2002) sull'immagine della donna nei media; Raccomandazione 1582 (2002) sulla violenza domestica contro le donne; Risoluzione 1327 (2003) sui cosiddetti "crimini d'onore"; Raccomandazione 1663 (2004) sulla schiavitù domestica"; Raccomandazione 1681 (2004) sulla Campagna per combattere la violenza
domestica contro le donne;
Raccomandazione 1723 (2005) sui matrimoni forzati e sui matrimoni in età minorile. Raccomandazione 11 (2000) del Comitato dei Ministri agli Stati membri
sull'azione contro il traffico di esseri umani per sfruttamento sessuale.

3. Paesi membri del Consiglio d'Europa che hanno realizzato un Piano d'Azione Nazionale per combattere la violenza contro le donne:
Andorra, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,Francia, Germania,Grecia, Ungheria, Irlanda, Norvegia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera.

4. Fra i paesi che hanno già leggi specifiche per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne con particolare riferimento alla violenza domestica si citano:
Austria
Legge federale per il contrasto e la prevenzione delle violenze domestiche.2004
Belgio
Legge del 24 novembre 1997 per la prevenzione e il co ntrasto delle violenze tra coniugi e conviventi
Bulgaria
Legge n°27 del 29 marzo 2005. Contrasto delle violenze domestiche e di genere
Francia
Legge n°399 del 4 aprile 2006 per la prevenzione ed il contrasto delle violenze tra coniugi e partners o a danno di minori.
Irlanda
Legge 1996 sulle violenze domestiche e gli abusi tra coniugi
Spagna
Legge quadro n°313 del 29 Dicembre 2004 per la prevenzione e il contrasto delle violenze di genere
Polonia
Legge n°180 del 29 luglio 2005.Contrasto delle violenze domestiche e di genere

Fra paesi che non hanno una legge specifica, diversi hanno introdotto emendamenti ai codici penali per contrastare la violenza di genere e la violenza contro i minori.

VIOLENZA SESSUALE

Art. 1 (Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quinto comma dell'articolo 99, dopo le parole: "del codice di procedura penale" sono inserite le seguenti: "nonché all'articolo 609-bis del codice penale,";
b) al primo comma dell'articolo 609-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al numero 2), le parole: "o sostanze gravemente lesivi della salute della persona ffesa" sono sostituite dalle seguenti: "o comunque idonee a ridurne la capacità di eterminarsi o a lederne gravemente la salute";
2) il numero 5) è sostituito dal seguente:
"5) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore;";
3) dopo il numero 5) sono aggiunti i seguenti:
"5-bis) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione,vigilanza o custodia, il minore è affidato o con il quale il minore convive;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza.".

Art.2(Modifiche al codice di procedura penale)

1.All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall'articolo 609-octies del codice penale;".

Disegno di legge recante: "Misure contro gli atti persecutori.".
(approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 giugno 2008)


Indice
Art. 1 - (Modifiche al codice penale)
Art. 2 - (Ammonimento)
Art. 3 - (Modifiche al codice di procedura penale)
Art. 4 - (Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile)
Art. 5 - (Clausola di invarianza finanziaria)
Art. 6 - (Entrata in vigore)

Art. 1
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 612, è inserito il seguente:
"Articolo 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.";
b) al primo comma dell'articolo 577, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:
"4-bis) da soggetto che abbia in precedenza commesso nei confronti della vittima atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis.".
Art. 2
(Ammonimento)
1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti al questore, avanzando richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.
Art. 3
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: " atti persecutori, ";
b) dopo l'articolo 282-bis, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).
1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.
3. Il giudice può, inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui al comma 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.
Articolo 282-quater. - (Obblighi di comunicazione).- I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";
c) al comma 1-bis dell'articolo 392, le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";
d) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";
2) le parole: "vi siano minori di anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "vi siano minorenni";
3) le parole: "quando le esigenze del minore" sono sostituite dalle seguenti: "quando le esigenze di tutela delle persone";
4) le parole: "l'abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti: "l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";
e) al comma 4-ter dell'articolo 498, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";
2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato".
Art. 4
(Modifiche all'articolo 342-ter del codice civile)
1. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".
Art. 5
(Clausola d'invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Promozione dei centri antiviolenza
domenica 13 gennaio 2008

Legge Regionale approvata, promossa anche da Rifondazione Comunista, per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.
Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate.
Art. 1 Principi 1. La Regione Abruzzo, in attuazione della Dichiarazione e del Programma d'azione della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, così come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella G.U. n. 116 del 21 maggio 1997, riconosce il principio in virtù del quale ogni forma o grado di violenza contro le donne costituisce un attacco all'inviolabilità della persona e alla sua libertà, secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalle vigenti leggi. Alle donne che incontrano l'ostacolo della violenza, nelle sue diverse forme, è assicurato il diritto, con i propri figli, al sostegno al fine di ripristinare la propria inviolabilità e di riconquistare la propria libertà, nel pieno rispetto della riservatezza e dell'anonimato. Art. 2 Finalità 1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni
contenute nella Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", e nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuove, coordina e stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica ed economica, i maltrattamenti, le molestie ed i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti. 2. La Regione, al fine di garantire adeguata solidarietà, sostegno e soccorso alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari, promuove e sostiene l'attività, nel territorio regionale, di centri antiviolenza e case di accoglienza, in grado di rispondere alle necessità delle donne che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza o che l'abbiano subita. 3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, cittadine italiane, straniere o apolidi, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328. 4. La Regione riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente da enti, associazioni e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che abbiano, tra i loro scopi prioritari, la lotta alla violenza contro le donne ed i minori, la prevenzione e la solidarietà alle vittime di tale violenza.
5. La Regione, in particolare, riconosce il carattere decisivo dell'attività svolta dai centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, ricompresi nei progetti pluriennali di sperimentazione a livello nazionale attuati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, progetti che prevedono la realizzazione di incontri finalizzati alla condivisione del modello di rete, quale azione integrata contro la violenza alle donne, e l'attivazione del call center nazionale. Art. 3 Progetti antiviolenza 1. La Regione Abruzzo, per le finalità della presente legge, finanzia progetti antiviolenza presentati: a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni femminili operanti nella regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; c) da enti locali, singoli o associati, in convenzione con associazioni femminili operanti nella regione. 2. I progetti prevedono il sostegno, l'attivazione e la gestione dei "centri antiviolenza" e delle "case
di accoglienza" di cui agli artt. 6 e 7. Art. 4 Modalità per la presentazione delle domande di contributo 1. Le domande di concessione dei contributi, corredate dei progetti, sono inoltrate alla Direzione regionale competente entro il 30 settembre di ogni anno. 2. L'istruttoria dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3, secondo le procedure determinate dalla Direzione regionale competente, si conclude, salvo l'eventuale interruzione dei termini in conseguenza della richiesta di necessarie integrazioni, entro 60 giorni a decorrere dal termine di cui al comma 1. Art. 5
Criteri per la concessione dei contributi 1. La Regione Abruzzo destina quota parte dello stanziamento previsto dalla presente legge, nella misura fissa del 60%, al finanziamento dei centri pilota antiviolenza operanti nel territorio regionale, come individuati ai sensi del comma 5 dell'art. 2. Nei predetti casi, non vige l'obbligo di compartecipazione di cui alla lettera b), comma 5. 2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, fissa i criteri e le modalità per la concessione dei contributi diretti a finanziare i progetti di cui alla presente legge, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale. 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge sono demandati alla Direzione regionale competente. 4. La Giunta regionale, per la concessione dei contributi diretti a finanziare progetti che prevedono l'attivazione e la gestione delle strutture di cui agli artt. 6 e 7, tiene conto prioritariamente dei seguenti requisiti: a) grado di funzionalità e sicurezza garantito dalle strutture; b) numero delle operatrici, con livello di professionalità adeguato alle funzioni di pertinenza, che svolgono la propria attività presso le strutture, in relazione al bacino d'utenza; c) grado di ricettività e livello di ospitalità, in relazione al bacino d'utenza, delle strutture di cui all'art. 7. 5. Gli enti locali, nel proporre i progetti, devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio di riferimento, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati; b) adeguata partecipazione, pari ad almeno il 40%, alle spese di gestione delle strutture di cui agli artt. 6 e 7, ai fini della funzionalità operativa delle stesse strutture. c) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attività e ai servizi offerti. Art. 6 Centri antiviolenza 1. I centri antiviolenza, per la realizzazione delle finalità indicate nella presente legge, svolgono le seguenti funzioni e attività di prima accoglienza: a) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire
le prime informazioni utili; b) percorsi personalizzati di uscita dalla violenza, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tesi a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacità e risorse, ed a favorire nuovi progetti di vita e di autonomia, attraverso le relazioni fra donne; c) colloqui informativi di carattere legale; d) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati, nel rispetto dell'identità culturale e della libera scelta di ognuna. 2. I centri intrattengono costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, consultori, servizi sociosanitari, forze di pubblica sicurezza, nonché servizi pubblici di assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. Nell'ambito di tali rapporti, è fatto obbligo di rispettare l'autonoma e libera volontà delle donne che si rivolgono alle strutture dei centri antiviolenza. 3. I centri sono dotati di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Il centro può essere comprensivo o collegato a una casa di accoglienza che abbia le caratteristiche individuate dalla presente legge. 5. Il centro è dotato di numeri telefonici con caratteristiche di pubblica utilità e,quindi, adeguatamente pubblicizzati. Il centralino telefonico è in funzione 24 ore su 24. Art. 7 Case di accoglienza 1. Le case di accoglienza, segrete o con garanzia di sicurezza, sono strutture di ospitalità temporanea per le donne che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalità che favoriscono l'autogestione.
Le finalità sono: a) sostenere donne in situazioni di disagio per causa di violenza sessuale o maltrattamenti in famiglia; b) costruire cultura e spazi di libertà per le donne con situazioni di gravi maltrattamenti, per l'inviolabilità del proprio corpo; c) dare valore alle relazioni tra donne anche in presenza di grave disagio. 2. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite dei centri antiviolenza di cui all'art. 6, secondo le valutazioni ed i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza. 3. Le case sono dotate di strutture e personale con specifiche competenze professionali, composto esclusivamente da donne, in grado di offrire assistenza alle diverse tipologie di violenza subite dalle donne. 4. Nelle case di accoglienza, ove è necessario, e ferme restando le prerogative dei centri antiviolenza, sono presenti esperte e volontarie che svolgono le seguenti attività: a) consulenza legale; b) consulenza psicologica; c) orientamento al lavoro.
Art. 8 Attività dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza 1. Alle strutture di cui agli artt. 6 e 7 possono rivolgersi tutte le donne, sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti. 2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l'anonimato della donna e di eventuali figli minori, salvo diversa decisione della donna stessa. 3. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 6 e 7, svolgono altresì le seguenti attività: a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; c) progetti di formazione e aggiornamento, anche in collaborazione con altri soggetti, delle operatrici dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché degli operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione da mettere a disposizione di singole persone o di gruppi interessati. 4. I centri antiviolenza e le case di accoglienza sono retti da un regolamento autonomo interno che definisce il rapporto con le donne ospiti. Art. 9 Gratuità 1. Le prestazioni dei centri antiviolenza sono in ogni caso rese a titolo gratuito. 2. La permanenza nelle case di accoglienza per le donne ivi ospitate, anche unitamente a figli minori, è consentita gratuitamente sino a un massimo di novanta giorni, salvo diverse disposizioni vigenti per la fase iniziale dell'ospitalità. Decorso tale termine, la permanenza è parzialmente a carico delle singole ospiti, per i tempi e gli importi definiti nel regolamento autonomo di cui al comma 4 dell'art. 8. Art. 10 Assistenza garantita 1. La Regione Abruzzo, entro il termine categorico di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, detta norme affinché, per il
tramite degli enti locali, sia garantita assistenza finanziaria alle donne che vengono a trovarsi nella necessità, adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo in quanto vittime di stupri, violenze e abusi sessuali, fisici o psicologici e che si trovino nell'oggettiva impossibilità di rientrare nell'abitazione originaria. Art. 11 Cumulabilità dei finanziamenti 1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti dalle normative comunitarie e statali sempreché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime. Art. 12 Procedure di verifica e clausola valutativa 1. Dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'attivazione dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza, nonché alle relative modalità organizzative, operative e funzionali. 2.Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, annualmente e sulla base dei dati forniti dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, una relazione dalla quale emergano: il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione; a) il numero dei progetti ammessi al finanziamento e le relative dotazioni finanziarie, e per questi in particolare: 1. il tipo ed il numero delle donne assistite nonché la descrizione qualitativa e quantitativa degli interventi attuati in loro favore; 2. il tipo e il numero delle richieste di assistenza cui non si è dato riscontro e le motivazioni del diniego; 3. il tipo ed il numero delle donne assistite
che hanno portato a termine il percorso di affiancamento; 4. la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività di cui al comma 3 dell'art.8. Art. 13 Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 2006 in € 300.000 (trecentomila) si provvede mediante istituzione del capitolo di spesa denominato "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate". 2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2006, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: U.P.B. 13.01.003 - Cap. _____: "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate", in aumento € 300.000/00 (trecentomila); U.P.B. 15.01.001 - Cap. 323000 (partita n. 2): "Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti", in diminuzione € 300.000/00(trecentomila). 3. Per gli esercizi successivi si provvede mediante iscrizione sul pertinente capitolo di spesa dello stanziamento determinato dalle annuali leggi di bilancio. Art. 14 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
PROPONENTE: La Morgia, Orlando

Misure contro atti persecutori e violenza sessuale
Presentazione
Sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008, su proposta del Ministro delle Pari opportunità, Maria Rosaria Carfagna, e del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, due disegni di legge che predispongono:
"Misure contro gli atti persecutori";
"Misure contro la violenza sessuale".

Il primo disegno di legge introduce nel codice penale la nuova figura di reato di "atti persecutori" (il cosiddetto "stalking"), nonché una nuova ed idonea misura cautelare e la previsione di strumenti che favoriscano le indagini (in particolare intercettazioni telefoniche, necessarie se si considera che il fenomeno si realizza spesso a mezzo di telefono). In particolare:

punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;
la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva;
la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore;
è previsto l'ergastolo se lo "stalker"(il persecutore) arriva a uccidere la propria vittima.
Il secondo disegno di legge rafforza la tutela penale contro la violenza sessuale; in particolare:

introduce il delitto di "violenza sessuale" e quello di "violenza sessuale di gruppo" tra quelli per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con conseguente applicazione del rito direttissimo e immediato;
introduce aggravanti connesse alle modalità di azione del colpevole, come, per es.: - l'uso di sostanze che riducono la capacità di agire della vittima; - la qualità (di ascendente, genitore adottivo o tutore) dell'autore del reato; - il rapporto di "dipendenza" psicologica fra vittima e colpevole; - lo stato di gravidanza della vittima
 
Fonte: Dipartimento Pari Opportunità